In attesa di autorizzazione
Il percorso Formativo è normato dalla Legge del 27 febbraio 2006, n. 84, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13 marzo 2006 concernente “Disciplina dell’attività professionale di tintolavanderia" entrata in vigore il 28 marzo 2006.
L’articolo 2 definisce l’attività professionale di tintolavanderia nel seguente modo: “l'attività dell'impresa che esegue i trattamenti di lavanderia, di pulitura chimica a secco e ad umido, di tintoria, di smacchiatura, di stireria, di follatura e affini, di indumenti, capi e accessori per l'abbigliamento, di capi in pelle e pelliccia, naturale e sintetica, di biancheria e tessuti per la casa, ad uso industriale e commerciale, nonché ad uso sanitario, di tappeti, tappezzeria e rivestimenti per arredamento, nonché di oggetti d'uso, articoli e prodotti tessili di ogni tipo di fibra”.
Per l’esercizio di tale attività le imprese devono designare un responsabile tecnico, per ogni sede, (titolare, socio partecipante, collaboratore familiare, dipendente o addetto) che deve possedere almeno uno dei seguenti requisiti:
- svolgimento di corsi di qualificazione tecnico-professionale della durata di almeno 1.200 ore complessive in un periodo di due anni, che prevedano l'effettuazione di adeguati periodi di esperienza presso imprese abilitate del settore; etc
La legge prevede che sarà compito delle Regioni stabilire i contenuti tecnico-culturali dei programmi dei corsi e l’identificazione dei diplomi inerenti l’attività, previa determinazione dei criteri generali in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale.
Le Regioni adotteranno norme volte a favorire lo sviluppo economico e professionale del settore e definiscono i criteri per l ’esercizio delle funzioni amministrative dei comuni. Le imprese del settore operanti alla data di entrata in vigore della presente legge sono autorizzate a continuare a svolgere l’attività di tintolavanderia descritta in precedenza, ed entro tre anni dalla medesima data sono tenute a designare un responsabile tecnico con i requisiti suindicati. |