Con l'entrata in vigore il del D.Lgs 235/2003, nei cantieri temporanei e mobili esistono nuovi obblighi che regolamentano l'impiego dei ponteggi. In particolare il decreto integra e modifica il D.Lgs 626/94, introducendo dei nuovi requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro per l'esecuzione di lavori temporanei in quota da parte dei lavoratori.
Nel dettaglio il decreto si occupa di determinati aspetti, quali.
- impiego di scale a pioli
- impiego di ponteggi
- impiego di sistemi di accesso e posizionamento mediante funi
Con il decreto è fatto d'obbligo all'impresa di redigere il PIMUS (PIANO DI MONTAGGIO, USO E SMONTAGGIO) del ponteggio e deve essere predisposto prima di iniziare le attività sul ponteggio. Il PIMUS è uno strumento che si affianca ai già presenti POS e PSc del cantiere, non è una valutazione del rischio ma sono istruzioni operative e deve riportare il nome degli operatori qualificati ai sensi di legge, che monteranno il ponteggio. Pertanto con la nuova normativa solo i preposti e addetti che sono stati debitamente formati possono effettuare le operazioni di montaggio, uso, manutenzione, verifica e smontaggio dei ponteggi.
Attestato
Al termine del percorso formativo sarà rilasciato il relativo attestato di frequenza al corso di formazione teorico-pratico valido su tutto il territorio nazionale.
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